Sul concetto di “privata dimora” la Corte di cassazione elenca alcuni criteri interpretativi

martello
In seguito all'intervento delle Sezioni unite sul concetto di privata dimora (Cfr. (Sentenza n. 31345 ud. 23/03/2017 - deposito dei 22/06/2017), la Quinta Sezione penale della Suprema Corte torna ad occuparsi del tema, delineando nella sent. n. 38400/17 del 18.7.2017, alcuni criteri interpretativi, di seguito riportati: "a) il criterio dello ius excludendi alios, secondo cui è luogo di privata dimora quello nei confronti del quale sussiste il diritto di ammettere o di escludere altre persone, poiché vi si svolge la vita intima di ciascun individuo; b) il criterio dell'apertura del luogo al pubblico, secondo cui non può invocarsi la riservatezza in relazione a luoghi ai quali possono accedere un numero indiscriminato di persone; c) il criterio della stabilità della presenza nel luogo, secondo cui non può invocarsi la riservatezza in relazione a luoghi nei quali ci si trovi occasionalmente o transitoriamente; d) il criterio della "visibilità non protetta dei luoghi", enunciato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 149/08 e dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza Sez. U, n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, che analizza e richiama Corte cost. n. 135 del 2002, riferita al dubbio di costituzionalità, ritenuto infondato, della disciplina normativa codicistica nella parte in cui non estende alle riprese visive in luoghi di privata dimora il procedimento autorizzatorio previsto per le intercettazioni ambientali nei medesimi luoghi.".

Scarica la sentenza