Sicurezza sul lavoro: al coordinatore per l’esecuzione dei lavori spetta un ruolo di generale coordinamento e controllo del cantiere

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Con sentenza n. 45862/17, la quarta sezione penale della Suprema Corte ha chiarito che il coordinatore dei lavori di un cantiere riveste un compito di supervisione e controllo, che concerne la "generale configurazione delle lavorazioni", diversamente dal ruolo del datore di lavoro, del dirigente e dei preposti, che sono invece responsabili di una "puntuale e stringente vigilanza" delle singole attività lavorative. Va in ogni caso sottolineato che, in tema di sicurezza sul lavoro, anche il coordinatore è titolare di una posizione di garanzia, e questo proprio in virtù del ruolo di alta vigilanza che ricopre, e che consiste nel concreto "controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza [...]; nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori" .

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