Reati finanziari e tributari: la doppia sanzione è illegittima

martello
L'Avvocatura generale presso la Corte UE ha depositato le conclusioni nell'àmbito di tre giudizi inerenti lo Stato italiano e riguardanti nello specifico un caso di omesso versamento IVA e due di "market abuse". Per ognuno di essi, la conclusione è stata univoca. Il doppio meccanismo sanzionatorio italiano - amministrativo e penale - non sarebbe in regola con le disposizioni dettate dall'art. 50 della Carta per i diritti fondamentali dell'Unione europea, per cui in ossequio al principio del cd. ne bis in idem, "nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge". La Corte EU in passato (si veda la sentenza Akerberg Fransson) ha lasciato gli Stati membri liberi di elaborare le modalità di repressione delle frodi finanziarie e tributarie, contemplando finanche l'esistenza di un "doppio binario" sanzionatorio, amministrativo e penale, la cui compatibilità con l'art. 50 tuttavia è subordinata al fatto che la sanzione amministrativa non sia di carattere penale. Sul suolo italiano, al contrario, le sanzioni amministrative applicate ai casi esaminati dalla Corte hanno in realtà natura penale e questo, secondo il parere dell'Avvocatura generale, incrinerebbe la legittimità della doppia punizione ogniqualvolta, ad esito del procedimento tributario con irrogazione in via definitiva della relativa sanzione, venga avviato un separato procedimento penale nel quale, in buona sostanza, si procede ad un secondo giudizio (e ad una eventuale seconda condanna) sulla medesima fattispecie e nei confronti del medesimo soggetto.

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