Con questo principio la Corte di cassazione si è pronunciata nei confronti di un neurologo che, a fronte di continui episodi di sincope riportati da una paziente, non aveva svolto indagini più approfondite, limitandosi a sottoporla ad un unico accertamento, denominato "tilt test", peraltro negativo. La paziente era poi deceduta per una cardiopatia aritmogena maligna, mai rilevata da un elettrocardiogramma e, quindi, non trattata tempestivamente. Il professionista, reo di non aver ricercato attentamente l'origine della sintomatologia, quand'anche estranea alla propria area di competenza, aveva cercato di difendersi dimostrando che la paziente aveva eseguito gli esami prescritti presso una struttura diversa da quella consigliata e che, semmai, il suo operato avrebbe integrato una colpa lieve, essendosi attenuto alle linee guida e alle
best practice clinico-assistenziali, dovendo pertanto andare esente da responsabilità, secondo quanto disposto dalla Legge Balduzzi.
I giudici, rigettando le doglianze del ricorrente, hanno invece sottolineato come la scelta della struttura non sia stata in alcun modo determinante, ricordando poi che, secondo un orientamento conforme, è esclusa
"la possibilità di ravvisare la colpa lieve nei casi di violazione del dovere di diligenza", per cui la penale responsabilità viene meno solo nel caso in cui il sanitario, attenendosi alle linee guida e alle buone pratiche assistenziali, non sia incorso in errori diagnostici causati da negligenza o imprudenza, come invece è accaduto nel caso di specie.
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