Le Sezioni Unite sulla legge Gelli-Bianco

martello
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, con pronuncia del 21 dicembre scorso, hanno affrontato il contrasto giurisprudenziale sorto avanti la IV sezione penale in relazione alla portata applicativa dell’art. 590 sexies c.p., della legge 24/17 (conosciuta anche come "Gelli-Bianco”), in materia di responsabilità sanitaria. La riforma, entrata in vigore qualche mese fa, ha abrogato la previgente legge 189/12 (cd. "Balduzzi") e ha da subito sollevato non pochi dubbi interpretativi (nonché di legittimità costituzionale), sfociati in orientamenti giurisprudenziali contrapposti che vedevano, in una rispetto all’altra, la disciplina più favorevole ai fini della attribuzione della responsabilità penale. Secondo il Collegio allargato, all'esercente la professione sanitaria saranno addebitabili la morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica 1) per colpa, anche lieve, in caso di negligenza o imprudenza; 2) per colpa, anche lieve, in caso di imperizia qualora l’evento si sia verificato a causa della errata individuazione delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali da applicare al caso di specie; 3) per colpa, anche lieve, in caso di imperizia, qualora non siano disponibili linee guida o buone pratiche assistenziali pertinenti al quadro clinico; 4) per colpa, solo grave, in caso di imperizia, nell'ipotesi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia dato un’erronea esecuzione alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alle peculiarità del caso

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