La delega di funzioni deve essere conferita in modo certo e inequivoco

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 14352 depositata il 28 marzo scorso, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna a carico del direttore di un cantiere edile imputato di omicidio colposo nei confronti di un operaio travolto dal crollo della parete dello scavo in cui si trovava. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, ad esito del giudizio abbreviato, aveva inoltre condannato il datore per contravvenzione consistita nella mancata dotazione dei dispositivi individuali di protezione e per non aver fornito al lavoratore le adeguate istruzioni, affinché non accedesse alla zona di scavo. Ad esito del ricorso contro la sentenza d'appello, che aveva confermato le statuizioni di primo grado, i giudici della Suprema Corte avevano emesso sentenza di annullamento con rinvio, sulla base del fatto che giudice di prime cure aveva confuso le figure di "delegato" e di "preposto", devolvendo quindi la questione a diversa sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, al fine di chiarire, "senza equivoci, qual era il ruolo ricoperto dal datore di lavoro e quali erano i rapporti sul piano organizzativo con l'operaio. Dovrà, soprattutto, chiarire se l'operaio fosse un delegato ex art. 16 D. Lgs. 81/2008 o un mero preposto, non dovendosi trascurare che, secondo la giurisprudenza di questa corte di legittimità, il preposto e il datore di lavoro hanno due posizioni di garanzia distinte e concorrenti. E qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo impostogli dalla legge". La Corte d'Appello, investita della questione, ha ridotto la pena a seguito dell'intervenuta prescrizione di due capi inerenti le contravvenzioni, confermando nel resto la sentenza e stabilendo in particolare - come poi affermerà il Giudice di legittimità - che, mancando la prova certa, inequivoca e rigorosa del conferimento di una delega di funzioni, deve ritenersene esclusa l'esistenza.

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