La costituzione dell’ente nel procedimento penale non è preclusa se si sostituisce il legale rappresentante incompatibile

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In tema di difesa dell'ente nel processo penale, la terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 56427 depositata il 19.12.2017, ha ribadito l'inefficacia degli atti posti in essere dal legale rappresentante indagato, tra cui la nomina del difensore di fiducia, in virtù del divieto sancito dall'art. 39 del D .Lgs. 231/01, per cui egli non può compiere alcun atto difensivo in favore della società: l'unica eccezione è costituita dal ricevimento delle notifiche dirette all'ente, come stabilito dall'art. 43 co. 2 D. Lgs. 231/01. Per altro verso, la Suprema Corte ha precisato che l'ente può comunque validamente costituirsi nell'àmbito del procedimento "sostituendo il rappresentante divenuto incompatibile ovvero nominandone uno ad hoc, ed anche qualora decida invece di rimanere inerte - cioè di non provvedere ad alcun tipo di sostituzione del legale rappresentante (non importa per quale ragione) - comunque rimane tutelato dalla previsione dello stesso art. 40 D. Lgs. che impone che gli venga nominato un difensore d'ufficio che ne garantisca l'assistenza in ogni fase del procedimento". Con questa motivazione, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Taranto nei confronti della società tratta a giudizio, con conseguente travolgimento della sentenza di primo grado, dell'udienza preliminare e del decreto con cui è stato disposto il rinvio a giudizio dell'ente, disponendo dunque la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per la fissazione di una nuova udienza preliminare.

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