In difetto di rischi comprovati, non sussiste il sequestro del terreno coltivato con mais OGM

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 48196 depositata il 19 ottobre scorso, ha accolto il ricorso presentato da un agricoltore avverso il decreto di sequestro del proprio terreno adibito alla coltivazione di mais geneticamente moficato. La Suprema Corte, annullando con rinvio il provvedimento del Tribunale di Pordenone, ha recepito i contenuti della pronuncia pregiudiziale fornita sul caso dalla Corte UE, stabilendo che l'emanazione della misura cautelare difettava della necessaria sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 34 del Regolamento CE n. 1829/2003, "concernenti una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente", escludendo dunque di poter applicare misure di emergenza provvisorie senza che queste poggino su valide ed esaustive valutazioni scientifiche.

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