Il ripristino dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti non pericolosi opera solo “pro futuro”

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È quanto ha stabilito la Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 41528 del 12 settembre scorso, pronunciandosi sul ricorso proposto dal titolare di un ditta impegnata nell'attività di gestione di rifiuti non pericolosi, che nell'arco di poco più di un anno aveva perso e poi riottenuto la relativa autorizzazione. Il ricorrente, spiega la Corte, aveva illegittimamente proseguito nella propria attività nonostante la revoca dell'autorizzazione emessa dalla Provincia di Pesaro-Urbino con provvedimento del 23 gennaio 2012 e, sebbene la Provincia avesse poi nuovamente concesso detta autorizzazione con provvedimento del 22 ottobre 2013, gli effetti sarebbero decorsi solo a partire da tale data e certamente non nel periodo intermedio, per il quale il ricorrente è stato chiamato a rispondere in sede penale dell'illecito previsto dall'art. 256, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 152 del 2006 avendo, «in qualità di titolare di un'impresa impegnata nell'attività di recupero di macerie da costruzione e frantumazione di pietre, esercitato l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione».

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