Il medico che rispetta le linee guida non risponde -penalmente- per imperizia del proprio operato

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Questo è l'orientamento della Quarta Sezione della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 50078 del 19 ottobre scorso, ha precisato la portata applicativa dell'art. 590 sexies del codice penale, introdotto dalla Legge "Gelli-Bianco" in materia di responsabilità per morte o lesioni personali derivanti dall'esericizio della professione sanitaria. In sintesi, la punibilità per la sola imperizia è esclusa qualora il professionista abbia agito nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in loro vece, della best practice clinico-assistenziale, ammesso che siano adeguate al caso concreto. L'obiettivo, sottolineato dalla Suprema Corte, è il seguente: "la rinuncia alla pena nei confronti del medico si giustifica nell'ottica di una scelta del legislatore di non mortificare l'iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie mandandolo esente da punizione per una mera valutazione di opportunità politico criminale, al fine di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della cd. medicina difensiva".

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