I sindaci che omettono i controlli nei confronti della Società rispondono del reato di bancarotta fraudolenta

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È quanto espresso dalla Suprema Corte con recente pronuncia n. 52433 depositata il 16 novembre scorso. I Giudici di legittimità hanno infatti evidenziato che le condotte degli amministratori della società poi fallita erano talmente evidenti da non poter passare inosservate, e che pertanto i fatti oggetto di reato di sono stati correttamente imputati anche a loro. In relazione all'elemento soggettivo, la Corte, in linea con il proprio orientamento, aggiunge che le operazioni dolose di cui all'art. 223 co. 2 L.F., "attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato".

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