Dopo la scissione, il conferimento di beni da una società all’altra non è di per sé atto idoneo a configurare l’ipotesi di bancarotta, a meno che l’operazione non sia volutamente depauperativa del patrimonio aziendale

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Con questa sentenza, la n. 17163/18, la quinta sezione penale della Corte di cassazione si è espressa in relazione ad un caso di bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni di una società che, a seguito di scissione e successivo conferimento di tutti i beni alla nuova nata, viene dichiarata fallita. La Suprema Corte a riguardo precisa che di per sé non è configurabile l'ipotesi distrattiva, a meno che "detta operazione, sulla base di una valutazione in concreto, avuto riguardo alla situazione di dissesto dell'originaria società al momento della scissione, si riveli avulsa dalle finalità dell'impresa fallita, volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo in tal caso le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere il danno o il pericolo per le ragioni creditorie".

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