"I fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, anche se la condotta si è realizzata quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza". Così si è espressa la quinta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 33256/17
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