Abbandono incontrollato di rifiuti: dirigente responsabile per “culpa in vigilando” nei confronti dell’operato del dipendente

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Con sentenza n. 41794 del 22 agosto 2017 e depositata il 14 settembre scorso, la Sezione feriale della Suprema corte di cassazione ha sancito la penale responsabilità, in riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 256 comma 2 D. Lgs. 152/2006, in capo al responsabile dell'impresa o dell'ente (nel caso di specie dell'ufficio tecnico comunale) per il comportamento dell'operaio, che aveva abbandonato in modo incontrollato le ramaglie e altri residui da potatura all'interno di un campo sportivo, avendo il dirigente l'obbligo giuridico di "vigilare sul corretto adempimento dello smaltimento dei rifiuti che rientra nelle attribuzioni dell'ufficio da lui diretto".

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